Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

La possibilità di raccogliere segnalazioni di condotte illecite della Società AlmaLaurea srl - effettuate da parte di dipendenti o di soggetti esterni - rappresenta uno strumento di assoluto rilievo per il contrasto della corruzione.

Nel caso la segnalazione venga fatta da un dipendente la normativa interviene in sua tutela per scongiurare ritorsioni e discriminazioni nei confronti dell’autore della segnalazione (cosiddetto whisterblower), garantendone anche l’anonimato, sia pure entro determinati limiti.

Con d.lgs. n. 24/2023 è entrata in vigore, in attuazione della c.d. Direttiva Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937), la nuova disciplina in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società. Il decreto introduce rilevanti novità, fra le quali l’ampliamento della nozione di “segnalante” e la previsione di una pluralità di canali di segnalazione.

In particolare, sono oggi considerati soggetti tutelati, che hanno la possibilità di presentare segnalazioni, non solo i segnalanti che lavorano nella Società, ma anche i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che assistono “una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata” (cfr. art. 2, comma 1, lett. h, del d.lgs. 24/2023), nonché ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali, colleghi di lavoro che “lavorano nel medesimo contesto lavorativo…e che hanno con detta persona (il segnalante, n.d.r.) un rapporto abituale e corrente” (cfr. art. 3, comma 5, lett. c), i parenti entro il 4° grado (cfr. art. 3, comma 5, lett. b), nonché soggetti giuridici collegati al segnalante (cfr. art. 3, comma 5, lett. d).

Il Decreto legislativo prevede, inoltre, diversi canali di segnalazione:

  • il canale interno, già elaborato dalla Società ed oggi arricchito di nuovi contenuti alla luce delle indicazioni fornite dalla nuova disciplina;
  • il canale esterno, la cui gestione è demandata all’ANAC, che potrà essere utilizzato soltanto nei casi disciplinati previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 24/2023, qualora, nel caso in cui, ad esempio, lo strumento di segnalazione interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa, ovvero nelle ipotesi di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o, ancora, nel caso in cui il segnalante abbia il timore di ritorsioni in caso di utilizzo del canale interno, e per le cui modalità di utilizzo si rinvia integralmente a quanto specificamente indicato da ANAC mediante proprie Linee Guida (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023);
  • la “divulgazione pubblica”, intesa come il “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”, da attivare solo in caso di specifiche circostanze (puntualizzate nell’art. 15 del cit. d.gls. n. 24/2023);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto

in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 o di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare, rispettivamente, una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica
 

Il canale di segnalazione interno della società

Il canale esterno di segnalazione gestito direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione